In relazione al ritiro del ricorso 
			per Cassazione, da parte del dott. Giuseppe Buzzanca, la cui notizia 
			è stata diffusa a mezzo gli Organi Stampa locali, mi corre l’obbligo 
			evidenziare che, sino ieri dieci agosto 2005, nessun atto di 
			rinuncia (al ricorso principale) è stato notificato allo scrivente 
			Giuseppe Rodi (in proprio e nella qualità) e, nel contempo, sino a 
			ieri (dieci agosto 2005) nessuna comunicazione (in tal senso) è 
			pervenuta.
			
			Per opportuna conoscenza di tutti i 
			cittadini mi corre, altresì, l’obbligo evidenziare che il ritiro del 
			ricorso per Cassazione non deve e non può intendersi formalmente 
			eseguito con il semplice deposito dell’atto presso la Cancelleria 
			della Prima Sezione Civile o presso l’Ufficio deposito presso il 
			predetto Organo senza la previa notifica alle parti interessate. 
			Infatti, a mente dell’articolo 390 del Codice di Procedura Civile, “la 
			parte può rinunciare al ricorso principale o incidentale finchè non 
			sia cominciata la relazione all’udienza. La rinuncia deve essere 
			fatta con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato. L’atto 
			di rinuncia è notificato alle parti costituite o comunicato agli 
			avvocati delle stesse, che vi appongono il visto”.
			
			
			Il successivo articolo 391 c.p.c. 
			(pronuncia sulla rinuncia) sancisce che “la 
			Corte provvede con sentenza quando deve dicidere altri ricorsi 
			contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza”.
			
			
			Intanto, ad avviso dello scrivente, 
			il deposito della rinuncia al ricorso principale (ove realmente 
			eseguita) presso la Cassazione, non può ritenersi quale atto formale 
			e valido poiché, sostanzialmente, non è stata eseguita la 
			preliminare notifica alle parti (art. 390 c.p.c.) e, tra le quali, 
			vi è lo scrivente (Giuseppe Rodi).
			
			E’ opportuno però che la 
			cittadinanza valutasse un importante elemento, per il quale potrebbe 
			non avere alcuna importanza il ritiro del ricorso da parte del dott. 
			Giuseppe Buzzanca, per il quale il giudizio pendente proseguirebbe 
			ugualmente. Infatti a molti, e forse anche agli 
			addetti ai lavori, sfugge il fatto che al ricorso principale è 
			pendente anche il ricorso incidentale azionato dall’Avv. Giuseppe 
			Trischitta. Seppur lo stesso Avv. Giuseppe Trischitta, 
			all’udienza del 14 aprile 2004, dichiarò di rinunciare 
			al ricorso incidentale (salvo che io non ricordi male) 
			il Collegio giudicante, oltre a ritenere inusuale e non 
			conforme alla procedura, ha rifiutato il ritiro del ricorso 
			incidentale.
			
			Alla luce di tali considerazioni, 
			anche se realmente si registrasse il ritiro del ricorso principale, 
			per la presenza di un ricorso incidentale (del quale non è stato 
			accolto il ritiro), il giudizio pendente proseguirebbe ugualmente 
			(art. 391 c.p.c.) e, quindi, non vi sarebbero le condizioni ideali 
			per poter andare alle urne nel prossimo autunno. 
			
			Purtroppo, 
			con mio ampio dispiacere, e senza alcuna vena polemica, devo 
			ritenere che alcuni Organi Stampa (probabilmente a seguito di 
			intervista con il diretto interessato, dott. Giuseppe Buzzanca), 
			riferiscono che del ritiro del ricorso ne è stata data comunicazione 
			alle controparti specificando anche il cognome e nome dello 
			scrivente. In tal senso mi vedo costretto che tale notizia 
			non è veritiera e, nel portare a conoscenza tutta la cittadinanza, 
			mi vedo costretto effettuare la presente precisazioni in quanto non 
			mi è stata richiesta preliminare conferma.
			
			Ritengo, altresì, che è proprio il 
			caso di finirla con il pubblicizzare il ritiro del ricorso per 
			Cassazione con lettere (come accaduto in precedenza) che non hanno 
			alcun valore legale e, nel contempo, non inoltrate a tutti i diretti 
			interessati in pari arco temporale. 
			
			Per dovere morale devo, inoltre, 
			informare la cittadinanza che anche in questa ultima circostanza 
			(ritiro del ricorso per Cassazione), allo scrivente, sino a ieri 
			dieci agosto 2005 (non è stato preliminarmente notificato l’atto cui 
			viene riferito il deposito in Cassazione anche se, secondo quanto 
			dichiarato dall’Avv. Scurria, il ricorso non sarebbe stato 
			depositato presso la Cancelleria Civile della Prima Sezione della 
			Cassazione.
			
			Ma di affermazioni non 
			corrispondenti alla realtà ve ne sono altre. Ad esempio, nello 
			scorso dicembre 2003 tramite articolo giornalistico (pubblicato 
			nella pagina di Messina da un Quotidiano originario di Palermo) da 
			un legale del dott. Buzzanca era stata data notizia che, sino al 
			momento, non era stato avanzato nessun ricorso per Cassazione, 
			avverso la sentenza di decadenza. In realtà, inversamente, 
			successivamente alla notifica del predetto ricorso, ho rilevato che 
			la data di redazione dello stesso era antecedente alla data 
			dell’intervista ed alla data di pubblicazione dell’articolo.
			
			Infine, nei miei confronti, ritengo 
			altresì opportuno che la cittadinanza fosse portata a conoscenza 
			che, relativamente al ricorso proposto innanzi alla Corte d’Appello 
			di Messina, avverso alla sentenza di primo grado, nella comparsa di 
			costituzione della controparte (a firma del dott. Giuseppe Buzzanca 
			e dei suoi legali) venne dichiarato che lo scrivente (Giuseppe Rodi) 
			non avevo effettuato le notifiche di rito mentre ciò, in realtà, non 
			era veritiero. Ed in tal senso il Collegio giudicante, della 
			predetta Corte d’Appello di Messina, nella sentenza ha evidenziato 
			che le notifiche da me effettuate erano regolari mentre, 
			inversamente, lo studio legalo Avv. Lo Castro non si era ricevuto 
			l’atto e per cui la notifica è stata effettuato a mezzo art. 140 
			c.p.c.
			
			E’ opportuno, infine, che la 
			cittadinanza giungesse a conoscenza che, ove dovessero slittare le 
			elezioni amministrative previste per il prossimo autunno, nessuna 
			responsabilità è addebitabile a chi ha promosso le Azioni popolari 
			ed anche resistito in giudizio innanzi alla Cassazione. Infatti, ove 
			vi fosse stata una reale volontà di far tornare alle urne, il 
			ricorso per Cassazione lo si poteva ritirare anzitempo senza avere 
			una così eccessiva, ed incomprensibile, premura dell’ultima ora con 
			il reale rischio di non poter tornare alle urne nel prossimo autunno 
			2005. Lo scrivente, pur volendo e ponendo al primo posto il bene per 
			la Città, non riesce a comprendere come mai, improvvisamente, vi è 
			un cambio di tendenza consistente nel ritiro del ricorso per 
			Cassazione, senza effettuare tutti passaggi previsti dal codice di 
			procedura civile. 
			
			Concludendo, in relazione a quanto 
			sopra ed altri fatti qui non indicati (per i quali mi riservo di 
			chiedere ai miei legali di valutare l’eventuale presenza dei reati 
			di abuso della credulità  popolare ed il falso a mezzo stampa), 
			invito chiunque ad evitare di dare notizie incomplete o non 
			veritiere o, anche, tendenziose, al fine di addossare responsabilità 
			alle altre parti ove non aderissero al ritiro del ricorso. Ognuno 
			faccia i passi ritenuti opportuni senza condizionare le volontà ed i 
			diritti altrui. 
			
			Messina 11 agosto 2005
			
			
			                                                                           
			Giuseppe Rodi
			
			 
			
			 P.S. 
			
			A titolo informativo si informa i 
			Signori Direttori Responsabili, e Giornalisti, delle Testate in 
			indirizzo che la presente e-mail dispone della relativa notifica di 
			ricevimento sia ad avvenuta ricezione e sia alla sua apertura.
			
			Messina 11 agosto 2005 
			
			
			                                                                           
			Giuseppe Rodi