IL CASO BUZZANCA: COS’E’ ACCADUTO?

 

 

VEDIAMO PASSO-PASSO

TUTTI I FATTI

   

F   A   T   T   I

 

<<< 01.01 >>>  PRELIMINARI                                                                                    

In data 25 e 26 maggio 2003 a Messina, come in altri Comuni della Sicilia, si sono tenute le elezioni Amministrative per il rinnovo del Presidente della Provincia Regionale, del Sindaco, del Consiglio Provinciale, del Consiglio Comunale nonchè dei Consigli circoscrizionali della predetta Città. Il dott. Giuseppe Buzzanca è stato eletto Sindaco della Città di Messina al primo turno.

 

<<< 01.02 >>>

In data 05 giugno 2003, a soli sei giorni dalla proclamazione a Sindaco (29 maggio 2003) del dott. Buzzanca, la Suprema Corte di Cassazione (sesta sezione penale) con propria, confermava la condanna precedentemente inflitta dalla Corte d’Appello di Messina, consistente in sei mesi di reclusione (pena sospesa) per i reati di peculato d’uso (art. 314 c.p. 2° comma) e abuso d’ufficio (art. 323 c.p.) come emerge e può riscontrarsi nella sentenza n° 1492/02 (della quale si allega, in fotocopia, le pagine 1-2 e 34-35, rispettivamente). Dalla menzionata sentenza, inoltre, emerge che il dott. Buzzanca è stato, altresì, dichiarato interdetto dai pubblici uffici per un periodo pari alla durata della pena (sei mesi).

 

<<< 01.03 >>>                                                                                     

In pari data, 5 giugno 2003, un cittadino messinese (Avv. Giovanni Giacoppo) ha inoltrato al Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale (nonchè Presidente del Tribunale di Messina) richiesta di revoca della proclamazione a Sindaco del dott. Giuseppe Buzzanca.

Detta istanza, in data 6 giugno 2003 (e cioè all’indomani), è stata rigettata in quanto (come diffuso dagli Organi Stampa) il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale si è dichiarato incompetente nel procedere in tal senso.

Si ritiene opportuno evidenziare che l’iniziativa promossa dal predetto cittadino Giovanni Giacoppo è autonoma ed a sè stante e non ha nulla a che vedere con le iniziative promosse successivamente dallo scrivente.

E’, infine, altresì palese che l’iniziativa promossa dal cittadino Giacoppo, da ex lege, non preclude la promozione di altre analoghe iniziative da parte di altri cittadini.

 

<<< 01. 04 >>>     IRREGOLARITA’ DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 

In data 5 giugno 2003 rilevavo, anche documentalmente, che la Commissione Elettorale del Comune di Messina ha violato l’art. 4 del D.P.R. 299 dell’8 settembre 2000.

Detta violazione consisteva nel fatto che la predetta Commissione Elettorale del Comune di Messina (che come vedremo successivamente nei vari gradi di giudizio è rimasta contumacia), seppur disponibili dal 9 maggio 2003, non ha inviato agli elettori gli aggiornamenti (di tipo adesivo) delle tessere elettorali entro il 25 e 26 maggio 2003. Diversamente, detti aggiornamenti, venivano recapitati, agli elettori interessati, il 5 giugno 2003 e, quindi, fuori dai termini previsti dal menzionato art. 4 D.P.R. 299/2000.

 

<<< 01.05 >>> RICHIESTA DI COMMISSARIAMENTO DELLA COMMISSIONE

                          ELETTORALE COMUNALE

In data 6 giugno 2003, per le violazioni di cui al punto precedente (<<< 01.04 >>>), a S.E. Prefetto di Messina Giosuè Marino, con una nota ufficiale chiedevo il Commissariamento della Commissione Elettorale del Comune di Messina (giusto quanto sancito dall’art. 6 del D.P.R. 299/2000) ritenendo, nel contempo, nulle le operazioni svolte dalla stessa Commissione Elettorale. Tale mia richiesta, seppur avviato il procedimento, rimane senza alcun esito ed a nulla sono serviti i successivi solleciti.   

 

<<< 01.06 >>>    RICHIESTA REVOCA PROCLAMAZIONE SINDACO

In data 13 giugno 2003 lo scrivente (che in data 5 giugno 2003 aveva appreso della sentenza della Suprema Corte di Cassazione) con apposita nota ufficiale, di cui al Protocollo 1493 /2003 (che faceva seguito ad altra mia precedente richiesta), chiedeva al Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale (in esecuzione

del 4° comma dell’art. 58 D. Lgs. 267/00) la revoca della proclamazione a Sindaco del dott. Giuseppe Buzzanca. Nel contempo, in esecuzione del 6° comma dell’art. 59 del predetto D. Lgs. 267/00, chiedeva di dichiararsi il decadimento, dalla carica di Sindaco, del dott. Buzzanca.

Contestualmente, con la stessa nota, lo scrivente chiedeva la immediata revoca degli eletti al Consiglio Comunale di Messina ed, infine, la sospensione della proclamazione degli eletti, o revoca ove avvenuta, ed, infine, con pari nota si chiedeva l’intervento di S.E. Prefetto di Messina affinchè promuovesse la nomina di un Commissario. In ultimo, con la predetta nota (Prot. 1493/2003), lo scrivente, preannunciava la promozione di un’Azione Popolare (da ex art. 70 D. Lgs. 267/2000) nell’eventualità non si pronunciasse per tempo il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale.  

 

<<< 01.07 >>>   DEPOSITO PRIME DUE AZIONI POPOLARI

In data 24 giugno 2003, considerato che il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale non si era ancora pronunciato sulla revoca della proclamazione del Sindaco e nel contempo non aveva sospeso la proclamazione degli eletti al Consiglio provinciale e comunale, lo scrivente (come preannunciato) promuoveva due Azioni Popolari di cui al R.G. n° 3274/03 e n° 3289/03. Con le pre-dette Azioni Popolari, oltre a chiedere la revoca della proclamazione a Sindaco del dott. Giuseppe Buzzanca o, in alternativa, la destituzione e/o decadenza dello stesso dalla carica di Sindaco, rappresentavo che la Commissione Elettorale del Comune di Messina aveva violato l’art. 4 del D.P.R. 299/00. Il deposito delle due Azioni Popolari, c/o la Cancelleria Civile del Tribunale di Messina, è avvenuto previa l’identificazione dello scrivente mediante esibizione della Carta d’Identità n° AE 8285165 rilasciata dal Comune di Messina in data 16 ottobre 2000. Detta identificazione è stata regolarmente annotata.

 

<<< 01.08 >>>  DEPOSITO NUOVA AZIONE POPLARE

In data 1 luglio 2003, con apposita istanza, ai sensi e per gli effetti del comma 2 dell’art. 70 del D. L.G.S. 267/000, conseguentemente all’emanazione della sentenza per cassazione ai danni del dott. Buzzanca, chiedevo a S.E. di promuovere un’Azione Popolare avversa alla decadenza dello stesso dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco.

Anche in questo caso, come nel precedente, oltre al mancato intervento del massimo rappresentante dell’Ufficio Territoriale del Governo non si veniva a conoscenza delle motivazione per le quali S.E. il Prefetto non è intervenuto nella vicenda.

                                                               

<<< 01.09 >>>     COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DI BUZZANCA

In data 12 luglio 2003 il dott. Giuseppe Buzzanca, in proprio e non nella qualità di Sindaco (cui realmente si rivolgevano le due Azioni Popolari promosse dallo scrivente) si costituiva in giudizio depositando, presso la Cancelleria Civile del Tribunale di Messina, due controricorsi.

I tale sede, come in udienza, il dott. Buzzanca, tramite i legali che lo rappresentavano, ha sostenuto che le mie Azioni Popolari erano inrricevibili ed inammissibili in quanto indirizzate al Presidente del Tribunale di Messina (che, in realtà, è anche il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale) ed anche perchè non ho dimostrato di essere cittadino elettore del Comune di Messina. 

 

<<< 01.10 >>>  PRIMA UDIENZA PER DECADENZA SINDACO

In data 18 luglio 2003, durante l’udienza nel corso della quale si dovevano dibattere le due Azioni Popolari promosse dallo scrivente sono state unificate ad altre tre analoghe iniziative riportanti i numeri di R.G. 3361/03, 3402/03 e 3432/03.

In pari data, sempre nel corso dello svolgimento dell’udienza, l’Avv. Giuseppe Trischitta, nella Sua qualità di Consigliere Comunale di Messina, inoltrava e depositava intervento adesivo (in favore dell’intervento del dott. Buzzanca) ai sensi dell’art. 105 c.p.c. Il Collegio giudicante lo ammetteva.

Durante l’udienza, quale eccezione preliminare, i legali del dott. Giuseppe Buzzanca chiedevano di dichiararsi l’inammissibilità delle due Azioni Popolari promosse dallo scrivente per le motivazioni di cui sopra. Dopo tre ore di Camera di Consiglio, i Giudici di primo grado, rigettavano l’eccezione preliminare promossa dai legali del dott. Buzzanca e, pertanto ammettevano lo scrivente al dibattimento.

Alla predetta udienza (18 luglio 2003) interveniva anche il Procuratore della Repubblica di Messina (rappresentato dal dott. Scalia Salvatore) che, a conclusione del Suo intervento, chiedeva la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca dalla carica di Sindaco e, pertanto, con il dedotto accoglimento delle cinque Azioni Popolari promosse da diversi cittadini messinesi.

 

<<< 01.11 >>>  LA DECISIONE DEI GIUDICI DI 1° GRADO

In data 18 luglio 2003 i Giudici di primo grado, inversamente al precedente rigetto delle eccezioni preliminari promosse dalla difesa del dott. Buzzanca (con le quali si chiedeva la dichiarazione di inammissibilità delle due Azioni Popolari promosse dallo scrivente), con dispositivo letto in aula in pari data (18 luglio 2003), dichiaravano inammissibile le due Azioni Popolari (3274/03 e 3289/03) promosse dallo scrivente poiché, come leggesi nel corpo della sentenza 1972/03 depositata il successivo 21 luglio 2003:

<<Questi (con riferimento allo scrivente) ha, infatti, omesso di depositare presso la Cancelleria del Tribunale nel prescritto termine di decadenza di dieci giorni la prova della sua leggittimazione processuale quale cittadino elettore del Comune di Messina e tale vizio determina l’inammissibilità della domanda>>.

Contestualmente, con la stessa sentenza, relativa ai menzionati procedimenti R.G. 3274/03 e 3289/03, per ogni singola Azione Popolare, venivo condannato al pagamento delle spese legali indicate in euro 1.300,00 oltre il 10%, IVA e C.P.A in favore del dott. Giuseppe Buzzanca ed euro 1.300,00 oltre il 10% IVA e C.P.A. in favore dell’Avv. Giuseppe Trischitta (intervenuto in udienza ai sensi ec art. 105 cpc). Con pari sentenza venivano, altresì, rigettati nel merito le altre tre Azioni Popolari (R.G. 3361/03, 3402/03 e 3432/03) promosse da altri cittadini. Anche questi ultimi furono condannati a pari spese. 

 

<<< 01.11 >>>  RICORSO IN APPELLO                              

La suindicata sentenza di primo grado n° 1972/03, non essendo stata condivisa dallo scrivente (e non condivisa anche dai promotori delle tre ulteriori Azioni Popolari) veniva impugnata in Appello, in sintesi, per le seguenti motivazioni:                                                                           

01)  Insussistenza della inammissibilità;

02)   Mancata richiesta di integrazione atti;

03)   Ammissione al dibattimento da parte del Collegio Elettorale;

04)   Carenza di leggittimazione passiva del dott.  G.ppe Buzzanca;

05)   Errore processuale;

Nel corpo del predetto ricorso in Appello sono ampiamente esplicatati ed illustrati i motivi per i quali lo scrivente ha promosso l’impugnazione in Appello della sentenza di primo grado.

                                                                                                

<<< 01.12 >>>  CONTRORICORSO IN APPELLO DI BUZZANCA

Con controricorso in Appello, depositato presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina in data 30 settembre 2003, il dott. Giuseppe Buzzanca (assistito dagli stessi legali di primo grado) sosteneva che:

<<ha appreso casualmente dell’esistenza di un ricorso in Appello proposto dal Signor Rodi Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Messina citata in premessa che non è stato tuttavia mai notificato al Suo domicilio eletto come risultante dalla sentenza di primo grado>>. Per tale motivo i legali del dott. Buzzanca chiedeva di dichiararsi irricevibile e inammis-sibile in quanto non gli è stato notificato entro il termine di perentorio fissato dalla legge nel Suo domicilio eletto.

Lo stesso dott. Buzzanca, nel controricorso, ha sostenuto: <<la Corte d’Appello non potrà che rilevare dette inammissibilità evidente e lampante>>.

Quanto sin qui assunto dal dott. Buzzanca, relativamente alla mancata notifica del ricorso in Appello promosso dallo scrivente (come ampiamente documentato e chiarito in diritto) è assolutamente infondato e insussistente ed, in tal senso, si è espressa la Corte d’Appello di Messina. 

 

<<< 01.13 >>>  INTERVENTO DEL PROCURATORE GENERALE                 

In data 25 settembre 2003, mediate deposito di ricorso in Appello avverso le decisioni dei Giudici di primo grado, l’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica (dott. Luigi Croce con firma congiunta al dott. Salvatore Scalia) chiedeva, in totale riforma della sentenza del Tribunale (primo grado) di dichiararsi la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca dalla carica di Sindaco di Messina.

 Il Procuratore della Repubblica, con il predetto ricorso in Appello, ha evidenziato che in diritto:

<<Il Tribunale, decise correttamente le questioni preliminari, ad eccezione di quanto si dirà infra, affrottando il merito della decadenza  dalla carica del Dr. Giuseppe Buzzanca per l’intervenuta condanna definitiva ex art. 314, 2° comma, c.p., ha male interpretato le norme applicabili al caso in specie>>. Come meglio indicato in diritto saranno evidenziati i quattro punti per i quali il Signor Procuratore Generale della Repubblica ritiene che i Giudici di primo grado abbiano <male interpretato le norme applicabili al caso in specie>. 

                                                 

<<< 01.14 >>>   PRESENZA DI ATTI ANOMALI        

Il 21 novembre 2003, a soli tre giorni dall’udienza del 24 novembre 2003 (nella quale è stato dichiarato decaduto il dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco), mi recavo presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina per chiedere se, eventualmente, vi erano nuove comunicazioni o atti.

Stranamente, all’interno del mio fascicolo di produzione nonchè all’interno del fascicolo d’Ufficio e di produzione di controparte, rinvenivo un atto, datato luglio 2003, con il quale il dott. Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco del Comune di Messina, autorizzava l’Avv. Andrea Lo Castro a visionare i fascicoli relativi all’Azione Popolare promossa dallo scrivente, la cui udienza era stata fissata per il 18 ottobre 2003 (data errata poichè l’udienza, in realtà, si teneva il 18 luglio 2003), in calce allo stesso, oltre alla firma del dott. Buzzanca, conteneva l’annotazione che l’Avv. Andrea Lo Castro, alla visione del fascicolo, delegava altro legale di studio.

Detto atto, oltre che anomalamente e tardivamente inserito, presenta palesi irregolarità che, in diritto saranno, ampiamente descritto comunque, nel contempo, al di la dell’anomala presenza, quell’atto non aveva alcuna valenza processuale in quanto non contenente il timbro di depositato, la data di deposito e la firma del Cancelliere di primo o secondo grado. Fra l’altro anche la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina ha disconosciuto la presenza e la validità processuale di quell’atto.   

                                                                                                                 

<<< 01.15 >>>                                                                                     

In data 23 dicembre 2003 mi viene notificato ricorso per cassazione, avverso alla sentenza n. 478/03 emessa dalla Corte d’Appello di Messina.

Al predetto ricorso per cassazione mi oppongo, mediante notifica del presente controricorso e successivo deposito come per legge, chiedendo il rigetto del ricorso per cassazione, la conferma della sentenza n° 478/03 emessa dalla Corte d’Appello di Messina e, in via subalterna, l’accoglimento delle richieste formulate (dallo scrivente) nel ricorso in appello (avverso alla sentenza di primo grado).

 

                                              D   I   R   I   T   T   O

Preliminarmente lo scrivente intende soffermarsi su tre aspetti importanti ed un fatto anomalo aggiuntivo, già ampiamente illustrati nel proprio ricorso per appello (avverso alla sentenza di primo grado), che hanno caratterizzato tutta la vicenda. Detti tre aspetti importanti, proprio perchè ampiamente illustrati nel ricorso in appello (promosso dallo scrivente) vengono qui brevemente riassunti.

Il dott. Giuseppe Buzzanca, con sentenza n° 1492/02 provvisoriamente esecutiva (emessa della Corte d’Appello di Messina), è stato interdetto dai pubblici uffici per un periodo pari alla pena e, cioè, per sei mesi. Tale interdizione, come da legge vigente in materia, produce e comporta l’impossibilità di candidarsi ed essere eletti.

Per quanto di mia conoscenza e da quanto rilevato dalla predetta sentenza, lo stesso Dr. Giuseppe Buzzanca non provvedeva a chiedere la sospensione dell’esecutorietà della predetta sentenza (1492/02) così come sancito dall’art. 365 cpp., impugnando la sentenza di secondo grado con ricorso per Cassazione. Per tale motivo, la predetta sentenza emessa dalla Corte d’Appello rimaneva esecutiva e, mentre per la pena principale vigeva la sospensione, rimaneva esecutiva l’interdizione dai pubblici uffici per sei mesi. Pertanto, come sopra evidenziato, per l’esecutorietà della pena accessoria (interdizione dai pubblici uffici) la derivante conseguenza era l’impossibilità di candidarsi e conseguenzialmente essere eletti.

Detta interdizione, materialmente, sarebbe <scaduta>, o ancor meglio si sarebbe conclusa, nei primi giorni del mese di giugno 2003. Diversamente il dr. Giuseppe Buzzanca si candidava alla carica di Sindaco del Comune di Messina venendo eletto. Tale evento, conseguenzialmente, ha comportato la nullità delle elezioni amministrative dello scorso 25 e 26 maggio 2003.

Il secondo aspetto, altresì importante, consiste nel fatto che, una volta emessa una sentenza defini-tivamente esecutiva (dalla Suprema Corte di Cassazione), nessun Organo istituzionale (come il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale e/o il Prefetto di Messina) interveniva dichiarando decaduto il dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco o, diversamente, sospendendolo immediatamente dalla sua carica e, nel contempo, provvedere alla nomina di un Commissario regionale.

Seppur i controricorsi di primo e secondo grado nonchè l’attuale ricorso per Cassazione, promossi dalla difesa del dott. Buzzanca, presentano palesi contraddizioni sull’applicabilità o meno del D. Lgs. 267/00, gli stessi controricorsi di primo e secondo grado, nonchè il ricorso per Cassazione, inversamente si sono soffermati sull’applicabilità del 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267/ 2000 sostenendo

<<prevede che l’Organo che ha provveduto alla nomina o convalida dell’elezione (e cioè il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale) appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell’esistenza delle condizioni>>.

Al di là della palese contraddizione sull’applicabilità del D. Lgs. 267/2000, la difesa del dott. Buzzanca evidenzia che il Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale (legesi l’Organo che ha provveduto alla nomina o convalida dell’elezioni) era tenuto a revocare il relativo provvedimento per effetto di quanto sancito dall’art. 58 del più volte richiamato D. Lgs. 267/00.

Preliminarmente non si può evitare di evidenziare e desumere che, dall’assunto della difesa, emerge il mancato intervento dell’Organo preposto e, cioè, l’Ufficio Centrale Elettorale.

Ma non solo. Nei controricorsi di primo e secondo grado, nonchè nel ricorso per Cassazione, mi è parso di capire che la difesa del dott. Buzzanca sostiene ed evidenzia l’inapplicabilità del D. Lgs. 267/00 in quanto la condanna è ormai sopraggiunta ad elezioni avvenute.

Tale assunto è palesemente contraddittorio. In effetti la difesa del dott. Buzzanca cade in un evidente disguido in quanto, come dallo scrivente evidenziato, i legali del dott. Buzzanca, in primo e secondo grado e nel ricorso per Cassazione hanno evidenziato la mancata revoca della proclamazione dell’eletto a Sindaco da dell’Organo che lo ha proclamato eletto, giusto quanto sancito dal 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267 /2000. Ed allora? Il predetto decreto D. Lgs., dalla difesa era ritenuto applicabile anche l’emanazione della sentenza di Cassazione (che confermava la condanna d’Appello). Ed allora come può giustificarsi l’applicazione a metà del D. Lgs.? Ciò in considerazione del fatto che, non essendo intervenuto l’Organo preposto (Ufficio Centrale Elettorale) con la revoca della proclamazione, adesso, non può applicarsi il D. Lgs. 267/00.

E non finisce qua poichè, sostenendo l’applicabilità del 4° comma dell’art. 58 del D. Lgs. 267/00, la difesa del dott. Buzzanca, non fa che confermare ed avvalorare quanto sostenuto dallo scrivente, con le note preliminari alla promozione delle Azioni Popolari, che non hanno ottenuti i riscontri previsti dalla legge.

In relazione alla nomina del nomina del Commissario, sopra richiamata, si è giunti soltanto dopo il pronunciamento della Corte d’Appello di Messina e non prima, quando, in realà, era stato chiesto dallo scrivente e da altri l’intervento degli Organi preposti che, in rispetto delle disposizioni di legge vigenti, dovevano attuarsi.

Inversamente si evidenzia (come più ampiamente rappresentato nel ricorso in appello) che a San Giovanni Rotondo il Sindaco è stato sospeso e rimosso dal Prefetto di Foggia per una stessa e analoga vicenda.

Con l’auto di rappresentanza comunale, il primo cittadino di San Giovanni Rotondo, si era recato a Imola per assistere ad una gara del Gran Premio di Formula Uno facendo rientro alla sua conclusione. 

A Messina, purtroppo per la cittadinanza, successivamente alla sentenza definitiva (emessa dalla VI Sez. Penale della Suprema Corte di Cassazione) non è seguito un immediato intervento risolutivo di chi, istituzionalmente, doveva intervenire e, pertanto, si alcuni cittadini (tra i quali lo scrivente) sono stati costretti ad avvalersi dell’Azione Popolare, al successivo ricorso in Appello ed all’attuale ricorso per Cassazione. Il tutto chiaramente a danno della Città.

Il terzo aspetto consiste nella carenza di leggittimazione passiva processuale del dott. Giuseppe Buzzanca ampiamente addotta nel ricorso in Appello avverso alla sentenza di primo grado. In realtà, sin dal primo grado, il dott. Giuseppe Buzzanca si è costituito personalmente (ciò rilevabile dalla sentenza emessa il 18 luglio 2003) e non nella qualità di Sindaco contro cui, realmente, erano dirette le due Azioni Popolari promosse dallo scrivente.

E proprio in questa prima sede il Collegio giudicante non ha rilevato la carenza di legittimazione passiva del Dr. Buzzanca. In tal senso, fra l’altro, non poteva neanche pressupporsi l’intervento adesivo (da ex art. 105 c.p.c.) in quanto il dott. Giuseppe Buzzanca, non essendo cittadino del Comune di Messina, non poteva intervenire a sostegno del Sindaco dello stesso Comune.

Il tempestivo rilievo della carenza di leggimitazione passiva, sin dal primo grado, avrebbe, conseguenzialmente, portato alla dichiaraziozione di contumacia del Sindaco pro- tempore del Comune di Messina e, nel contempo, l’estromissione processuale dello stesso dott. Giuseppe Buzzanca intervenuto in proprio. In tal senso appare abbastanza chiara ed esplicativa la sentenza n° 1143 del 7 settembre 1991, emessa dalla V Sez. del Supremo Consiglio di Stato -Pres. Gessa C.- , che stabilisce:

<Le due posizioni di cittadino e candidato eletto sono del tutto distinte quanto alla leggittimazione ed all’interesse di agire...>

Inoltre, in relazione al difetto di leggittimazione, non rilevato dai Giudici di primo grado, chiara ed esplicativa è la sentenza n° 9289 del 9.07.2001, emessa dalla III Sez. della Suprema Cassazione Civile -Pres. Giuliano A.-, che evidenzia:

<Il difetto di leggittimazione attiva e passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e, dunque, anche in sede di leggittimazione, salvo che sul punto non si sia formato il giudizio>.

Alla predetta sentenza vi sono i riferimenti normativi (art. 81, 99 e 100 c.p.c.) e Giurisprudenza correlata (Cass. Civ. Sez. III 05 novembre 1997 n° 10843). In tale stato di cose, a conferma della richiesta contenuta nel corpo del ricorso per Appello (proposto dallo scrivente), si chiede che l’Ecc.ma Corte di Cassazione voglia valutare e, ove esistente, dichiarare la eventuale carenza di leggittimazione passiva del dott. Giuseppe Buzzanca. Ove, inoltre, ritenuto opportuno detta carenza di leggittimazione passiva, maturata nel primo e secondo grado, potrà essere pronunciata, dall’Ecc.ma Corte di Cassazione, preliminarmente al giudizio finale.

Il fatto anomalo consiste in quanto segue: 21 novembre 2003, a soli tre giorni dall’udienza del 24 novembre 2003 (nella quale è stato dichiarato decaduto il dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco), mi recavo presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina per chiedere se, eventualmente, vi erano nuove comunicazioni o atti.

Stranamente, all’interno del mio fascicolo di produzione nonchè all’interno del fascicolo d’Ufficio e di produzione di controparte, rinvenivo un atto, datato luglio 2003, con il quale il dott. Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco del Comune di Messina, autorizzava l’Avv. Andrea Lo Castro a visionare i fascicoli relativi alla Azione Popolare promossa dallo scrivente, la cui udienza era stata fissata per il 18 ottobre 2003 (data errata poichè l’udienza, in realtà, si teneva il 18 luglio 2003), in calce allo stesso, oltre alla firma del dott. Buzzanca, conteneva l’annotazione che l’Avv. Andrea Lo Castro, alla visione del fascicolo, delegava altro legale di studio.

Detto atto, oltre che anomalamente e tardivamente inserito, presenta palesi irregolarita che nel contempo, al di la dell’anomala presenza quell’atto non aveva alcuna valenza processuale in quanto non contenente il timbro di depositato, la data di deposito e la firma del Cancelliere di primo o secondo grado.

Fra l’altro anche la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina ha disconosciuto la presenza e la validità processuale di quell’atto.  In ogni caso, seppur non avendo una valenza processuale, il predetto atto presenta una serie di vizi ed irregolarita che lo scrivente deduce e rappresenta qui di seguito:

01)   Il dott. Giuseppe Buzzanca, nella sua qualità di Sindaco, non poteva dare incarico diretto ad un legale (ammesso che questo facesse parte del gruppo di legali del Comune di Messina) che in precedenza lo aveva rappresentato (nello stesso procedimento) quale privato;

02)   Nei fascicolo di primo e secondo grado, nonchè nel fascicolo dello scrivente, non risulta mai essere stata depositata una nota ufficiale con la quale l’Ufficio Contenzioso-Legale del Comune di Messina ha assegnato la difesa del Sindaco all’Avv. Andrea Lo Castro;

03)  L’Avv. Andrea Lo Castro, oltre a non aver alcun incarico ufficiale dal Comune di Messina a decorrere dal 7 luglio 2003 (data riportata nella nota ritenuta anomalamente ritrovata nei fascicoli) non poteva rivestire la carica di legale del Comune di Messina e, nel contempo, di legale del Sindaco di Messina. Infatti, lo stesso Avv. Andrea Lo Castro, in un procedimento civile d’innanzi alla Corte d’Appello di Messina (COMUNE DI MESSINA c/ RFI - FERROVIE ITALIANE), la cui sentenza 278/03 è stata emessa il 28 luglio 2003, risultava legale di difesa delle Ferrovie e, quindi, nel procedimento instaurato era avverso al Comune di Messina.

A tal punto è evidente la incompatibilità. L’Avv. Andrea Lo Castro riceve, dal Sindaco di Messina, l’incarico di visionare un fascicolo (riguardante le Azione Popolari promosse dallo scrivente ed avverse allo stesso Sindaco) in vista dell’udienza che si sarebbe tenuta il 18 ottobre 2003 (data indicata nell’atto in maniera erronea in quanto, in realtà, trattasi del 18 luglio 2003), quando lo stesso legale, in altro procedimento presso la Corte d’Appello di Messina (la sentenza è stata emessa il 28 luglio 2003) rappresentava e difendeva le Ferrovie e, quindi, procedendo contro il Comune di Messina che, dal 29 maggio 2003, era proprio rappresentato dal dott. Giuseppe Buzzanca. Oltre alle palesi incongruenze vi sono palesi incompatibilità.

Non credo opportuno soffermarmi oltre modo, evitando ogni mio commento, su tale fatto anomalo che lascia non poche perplessità ed interrogativi su tutti: <<Quale motivi si celano dietro la presenza di tale atto, che reca una data retroattiva, mai presentato precedentemente e, diversamente, comparso soltanto alcuni giorni prima dell’udienza in Corte d’Appello di Messina?

Ritornando al ricorso in appello, avverso alla sentenza di primo grado (promosso dallo scrivente), successivamente al deposito e notifica del ricorso per appello, promosso dallo scrivente ed avverso alla sentenza di primo grado, con controricorso in Appello, depositato presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina in data 30 settembre 2003, il dott. Giuseppe Buzzanca (assistito dagli stessi legali di primo grado) sosteneva che:

<<ha appreso casualmente dell’esistenza di un ricorso in Appello proposto dal Signor Rodi Giuseppe avverso la sentenza del Tribunale di Messina citata in premessa che non è stato tuttavia mai notificato al Suo domicilio eletto come risultante dalla sentenza di primo grado>>.

Per tale motivo il dott. Buzzanca, tramite i suoi legali, chiedeva di dichiararsi irricevibile e inammissibile in quanto non gli è stato notificato entro il termine di perentorio fissato dalla legge nel Suo domicilio eletto. Lo stesso dott. Buzzanca, nel controricorso, ha sostenuto:

<<la Corte d’Appello non potrà che rilevare dette inammissibilità evidente e lampante>>. Inoltre a pag. 9 del controricorso in Appello, il dott. Buzzanca (tramite i Suoi legali), al punto E ribadisce e sostiene:

<<<Il ricorso è poi inammissibile stante il fatto che il ricorrente non ha provveduto a notificare lo stesso al dott. Giuseppe Buzzanca, quale eletto di cui viene contestata la elezione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione della udienza, come previsto dall’art. 82 del D.P.R. n.570/60>>>.

Quanto assunto dalla difesa del dott. Buzzanca, relativamente alla mancata notifica del ricorso in Appello (promosso dallo scrivente) presso il domicilio eletto (Studio Legale Avv. Andrea Lo Castro corrente in Messina Corso Cavour 95) è infondato, insussistente e probabilmente tendeva ad ottenere la dichiarazione di inamissibilità del ricorso in Appello mediante la dichiarazione (falsa) che non è stato notificato il ricorso in Appello.

Inoltre la notifica del ricorso per appello (avverso la sentenza di primo grado) essendo stato notificato al dott. Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco del Comune di Messina, rispetta ampiamente le disposizioni di legge vigenti in materia.

In tal senso, dal contenuto della sentenza n° 1143 del 7 settembre 1991 (emessa dalla V Sez. del Supremo Consiglio di Stato - Pres. Gessa C.) lo scrivente deduce che la posizione di candidato eletto è unica mentre, diversamente, differente, distinta e separata è la posizione di cittadino. In tal senso è, altresì, opportuno evidenziare che il dott. Buzzanca non è cittadino del Comune di Messina.

Riepilogando brevento l’occorso in realtà, diversamente da quanto sostenuto dal dott. Buzzanca,, è avvenuto quanto segue: In data 11 agosto 2003 lo scrivente, presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina, depositava il predetto ricorso in quattro copie ed il Cancelliere (dott. Antonino Minniti) apponeva il timbro <depositato> e la data di deposito in uno alla Sua firma.

Essendo, in precedenza, già stato depositato altro pari ricorso in Appello (avverso la sentenza 1972/03) da parte dell’Avv. Fulvio Cintioli in rappresentanza di diversi cittadini, in pari data (11 agosto 2003) il Presidente della Corte d’Appello di Messina fissava la data della udienza (22 settembre 2003). In data 12 agosto 2003 provvedevo a ritirare copia conforme all’originale del dispositivo di fissazione della data di udienza (accluso in coda al ricorso in Appello).

Il successivo 13 agosto 2003 provvedevo alla notifica del ricorso in Appello (con in coda accluso il predetto decreto) tra gli altri al Sindaco pro- tempore del Comune di Messina, nella persona del dott. Giuseppe Buzzanca, presso Casa comunale nonchè, allo stesso Dott. Giuseppe Buzzanca, nella qualità di Sindaco pro- tempore del Comune di Messina, c/o lo studio legale Avv. Andrea Lo Castro ove aveva eletto domicilio.

Tutte le notifiche sono avvenute tra il 13 e 14 agosto 2003 e in data 21 agosto 2003 (come emerge dal timbro) depositavo in Cancelleria il ricorso in Appello (avverso la impugnata sentenza n° 1972/03) con le relate di notifica.

Successivamente l’Ill.mo Signor Presidente della Corte d’Appello di Messina, osservando il periodo feriale, disponeva che la variazione della data di udienza che, dal 22 settembre 2003, slittava al 24 novembre 2003 dando, nel contempo, disposizioni di notificare alle parti la nuova data contenuta nel nuovo dispositivo.

La Cancelleria Civile della Corte d’Appello di Messina vi provvedeva è, tra gli altri, la nuova data veniva notificata al dott. Giuseppe Buzzanca presso il domicilio eletto (Studio Legale Avv. Andrea Lo Castro).

Alla luce di quanto sin qui rappresentato, rafforzato dagli atti allegati (che dimostrano la realtà dei fatti ed il loro regolare svolgimento) si deduce e rileva che quanto sostenuto dal dott. Buzzanca, nel controricorso in Appello, in relazione alla mancata notifica del ricorso in Appello, è assolutamente infondato, insussistente nonchè falso.

In relazione alla desunta mancata notifica, in realtà è occorso che, non essendo stata trovata alcuna persona presso lo studio legale Avv. Andrea Lo Castro, l’Ufficiale Giudiziario preposto (Occhino Filippa) provvedeva a lasciare avviso attuando quanto previsto dall’art. 140. In data 14 agosto 2003, lo stesso Ufficiale Giudiziario, inviava raccomandata A/R n° 09948037388-5 comunicando, all’Avv. Lo Castro, che, presso la Casa comunale, era stato depositato ricorso in Appello. Successivamente, poichè nessun componente dello studio legale Lo Castro (domicilio eletto dal dott. Buzzanca) aveva provveduto al ritiro dell’atto, la predetta raccomandata (contenente l’Avviso di deposito del ricorso presso la Casa comunale) veniva restituita al mittente e, cioè, allo scrivente.

A mero titolo informativo evidenzio che la predetta busta si trova ancora chiusa così come restituitami.

A tal punto emerge inequivocabilmente che, oltre a non curare il ritiro degli atti giudiziari (cosa che ritengo grave per un legale), il dott. Buzzanca ha sostenuto il contrario e, cioè, che lo scrivente non gli ha notificato il ricorso in Appello e, cosa ancor più grave, con tale affermazione in un atto di giudizio tentava di far dichiarare irricevibile e inammissibile il ricorso in Appello promosso dallo scrivente.

Cosa ulteriormente grave è il fatto che il dott. Buzzanca, anche nel corpo del ricorso per Cassazione (con il quale chiede la riforma della sentenza n° 478/03 emessa dalla Corte d’Appello di Messina) continua a sostenere che lo scrivente non gli ha notificato il ricorso in Appello (avverso la sentenza di primo grado). Ulteriormente grave, come se non bastasse, è il fatto che il dott. Buzzanca, nel corpo del ricorso per Cassazione, sostiene che la Corte d’Appello di Messina non ha rilevato la mancata notifica più volte sopra indicata.

Tale ultima affermazione, dallo scrivente, non è ritenuta meritevole di ulteriore commento e soffermazione poichè il Collegio giudicante della Corte d’Appello di Messina, nel corso dell’udienza tenutasi lo scorso 24 novembre 2003, ha dimostrato di conoscere passopasso i ricorsi e controricorsi.

Oltre a dimostrare la conoscenza di tutti gli atti il Giudice Relatore, nel corso della predetta udienza, ha evidenziato che la Corte conosceva bene gli atti e di averli studiati attentamente.

E proprio la Corte d’Appello di Messina, in relazione all’assunta mancata notifica del ricorso in Appello (promosso dallo scrivente), nel corpo della sentenza 478/03 (a pag. 18) ha evidenziato che l’eccezzione, assunta dai legali del dott. Buzzanca, è infondata e insussistente in quanto, al di là dell’intervento sanante con la costituzione in giudizio, i vizi dedotti non sussistono. Sul piano delle modalità, come rilevato dall’Ill.ma Corte d’Appello di Messina, le notifiche sono avvenute regolarmente. Ed i vari passagi, comprese le date degli eventi in uno alla data di notifica, sono state dettagliatamente indicate nella sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Messina.

A tal punto, considerato che il dott. Buzzanca anche nel ricorso per Cassazione sostiene la mancata notifica del ricorso in Appello da parte dello scrivente, si chiede all’Ecc.ma Corte di Cassazione di voler valutare l’eventuale azione temeraria e, ove questa presente, stabilire un adeguato risarcimento danni in favore dello scrivente. 

In ultimo è da considerare grave il fatto che il dott. Buzzanca, anche nel corpo del ricorso per Cassazione (con il quale chiede la riforma della sentenza n° 478/2003 emessa dalla Corte d’Appello di Messina), continua a sostenere che lo scrivente non gli ha notificato il ricorso in Appello. Ulteriormente grave, come se non bastasse, è il fatto che il dott. Buzzanca, nel corpo del ricorso per Cassazione, sostiene che la Corte d’Appello di Messina non ha rilevato la mancata notifica più volte sopra indicata.

In relazione alle deteminazioni assunte dall’Ill.ma Corte d’Appello di Messina (Sez. Civ.), a differenza di quanto sostenuta dal dott. Buzzanca tramite i legali che lo difendono, ha applicato quanto previsto dalla legge ivi compreso quanto disposto dal D. Lgs. 267/00.

In errore, diversamente, si sarebbe trovata la predetta Corte d’Appello di Messina, nell’eventualità non avesse applicato quanto previsto dal D. Lgs. 267 /2000 poichè, la stessa Corte d’Appello di Messina, in altro recentissimo analogo procedimento (GIAIMIS + altri c/ Pappalardo Giuseppe), con sentenza n° 310/03 ha parimenti applicato le disposizioni contenute dal più volte mensionato D. Lgs. 267/00 dichiando la decadenza del Sindaco di Spadafora dott. Giuseppe Pappalardo. 

Relativamente alla sentenza di primo grado, al di la delle deduzioni e delle argomentazioni avanzate dallo scrivente (che in ogni caso non essendo un legale possone possone presentare delle imperfezioni) che possono essere intese di parte, si ritiene opportuno sottolineare l’intervento dell’Ill.mo Signor Procuratore della Repubblica di Messina. Proprio quest’ultimo, nel corpo del Suo ricorso in appello (avverso alla sentenza di primo grado) depositato presso la Cancelleria Civile della Corte d’Appello il 25 settembre 2003, ha evidenziato che in diritto:

<<Il Tribunale, decise correttamente le questioni preliminari, ad eccezione di quanto si dirà infra, affrottando il merito della decadenza dalla carica del Dr. Giuseppe Buzzanca per l’intervenuta condanna definitiva ex art. 314, 2° comma, c.p., ha male interpretato le norme applicabili al caso in specie>>. Ed, in tal senso, il Procuratore della Repubblica di Messina, con il Suo autorevole intervento, evidenzia: <<<Gli errori contenuti in sentenza possono essere sintetizzati in quattro punti:

----- 01) In Sicilia si applicano gli artt. 58 e 59, D. Lgs. n. 267/2000, e non l’art. 15, L. 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla L. 18 gennaio 1992, n. 16;

----- 02) gli artt. 58 e 59, D. Lgs. n. 267/2000 hanno innovato rispetto all’art. 15, L. n. 55/1990 (come modificato dalla L. n. 16 /1992) sopprimendo il parallelismo tra cause di incandidabilità e di decadenza;  

----- 03) l’art. 68, D. Lgs. n. 267/2000 fa esclusivo riferimento alle cause di ineleggibilità e non anche quelle di incandidabilità ex art. 58;

----- 04) l’art. 2 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 233, comma 2, non si applica alle condanne con interdizione temporranea dai pubblici uffici>>>. 

Inoltre, dal predetto ricorso del Procuratore della repubblica, si rileva: <<<In entrambi i casi consegue che la decadenza dalla carica dell’appellato>>>. In relazione al secondo punto si rileva: <<<Anche prescindendo dalle superiori deduzioni, è errata l’interpretazione del Tribunale degli artt. 58 e 59, D. Lgs. n. 267/2000 perchè essi comportano l’immediata e sicura decadenza dalla carica dei soggetti nei cui confronti sopravvenga una delle ipotesi previste dal primo comma dell’art. 58 (come nel caso che siu occupa)>>>.

A tal punto ritengo necessario effettuare un collegamento con quanto da me precedentemente sostenuto che, in sintesi, consiste nel fatto che il dott. Giuseppe Buzzanca, una volta emessa la sentenza definitiva da parte della Suprema Corte di Cassazione (Sez. Pen.), decadeva e/o doveva essere dichiarato decaduto dagli Organi istituzionalmente preposti.

E tra l’applicabilità del D. Lgs. 267 /2000, art. 58 4° c. (sostenuta dalla difesa del dott. Buzzanca in primo e secondo grado nonchè nel presente giudizio) e la pari tesi confermata (applicabilità del 4° comma dell’art. 58 e dell’insieme del D. Lgs. 267/2000) anche dallo scrivente sin dal 12 giugno 2003 nonchè nella nota datata 13 giugno indirizzata al Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale, vi è proprio il mancato e tempestivo intervento del predetto Presidente dell’Ufficio Centrale Elettorale che, come da ex lege, entro i 30 giorni successivi alla proclamazione degli eletti (nella fatti specie della proclamazione a Sindaco del dott. Buzzanca) poteva procedere alla revoca della predetta proclamazione. Ed ancora, in altra parte del ricorso del Signor Procuratore della Repubblica, vi è una pari deduzione con quanto precedentemente evidenziato dallo scrivente (seppur non legale).

L’interdizione può essere perpetua o temporranea e sono entrambi applicabili. A tal punto, ad ulteriore conferma ed in collegamento con quanto dallo scrivente precedentemente sostenuto, il dott. Giuseppe Buzzanca poteva anche non essere candidabile ed eleggibile sin dalla condanna inflittagli dalla Corte d’Appello di Messina, ciò in considerazione che non era stata avanzata, nelle modalità di legge, richiesta di sospenzione della provvisoria esecutorietà della sentenza d’appello (n° 1492/02).  

Ed è proprio il Collegio giudicante di primo grado, come indicato in sentenza, a evidenziare che: <<La condanna per i reati di cui agli articoli 314 e 317 importa l’interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno -sostengono gli stessi Giudici- se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni la condanna importa l’interdizione tem-porranea>>.

Ed a tal punto, ci si domanda palesemente, se l’interdizione temporranea dai pubblici uffici è applicabile perchè non lo è stato nei confronti del dott. Giuseppe Buzzanca? E’ ovvio che, se diversamente si intendesse immediatamente applicabile l’interdizione dai pubblici uffici (sin dalla emissione della sentenza d’appello n° 1492/02), lo stesso dott. Buzzanca non sarebbe stato candidabile ed eleggibile.

Senza null’alltro voler aggiungere ed approfondire sotto l’aspetto giuridico (essendo un semplice cittadino e non legale), intendendo confermato e qui integralmente riportato il contenuto delle due Azioni Popolari (R.G. 3274/03 e 3289/03) e il contenuto del ricorso per Appello avverso alla sentenza di primo grado, lo scrivente chiede l’accoglimento delle conclusioni seguenti: <<<voglia la Suprema Corte di Cassazione confermare la sentenza n° 478/2003 emessa dalla Corte d’Appello di Messina e, in via subalterna, accogliere le altre richieste contenute nel ricorso in Appello (avverso alla sentenza di primo grado), che qui si riportano meglio formulate, statuendo e dichiarando:>>>

----- 01) La carenza di legittimazione passiva del dott. Giuseppe Buzzanca poichè costituitosi come privato e non come Sindaco pro- tempore del Comune di Messina contro il quale, diversamente, erano state promosse le due Azioni Popolari. Nel contempo si chiede di dichiarare la contumacia, nel primo e secondo grado, del Sindaco pro- tempore del Comune di Messina;

----- 02) Che la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca, dalla carica di Sindaco pro- tempore del Comune di Messina, sia avvenuta per incandidabilità ed ineleggibilità per l’esecutorietà della sentenza n° 1492/02 emessa dalla Corte d’Appello di Messina e, per la quale, non è stata promossa azione sospensiva; contumacia, nel procedimento di primo grado, del Sindaco pro-tempore del Comune di Messina. Conseguenzialmente statuire e dichiarare  la nullità delle elezioni tenutesi lo scorso 25 e 26 maggio 2003.

Con vittoria di spese del primo e secondo giudizio (ove previsto), nonchè del presente giudizio, ed ogni onere aggiuntivo maturato e maturando o, in subalterno, compensazione delle spese.

In relazione alle spese si chiede all’Ecc.ma Corte adita di tenere in considerazione che le Azioni Popolari, la cui sentenza impugnata d’innanzi all’Ill.ma Corte d’Appello di Messina, nonchè il presente controricorso d’innanzi all’Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione, sono iniziative promosse da un cittadino che ha per obiettivo il rispetto delle leggi così come emanate e, pertanto, si spera che una eventuale condanna al pagamento di consistenti spese processuali e/o legali (come diversamente avvenuto in primo grado) non voglia rappresentare una sorta di aggravio di somme economiche. Proprio per tale motivo, in via subalterna, si chiede la compensazione delle spese ed ogni onere aggiuntivo maturato e maturando. Con ogni riserva di legge.