COMUNE DI MESSINA: CITTADINI 270.000;

AMMINISTRATORI ZERO

 

 

 

LA VERA STORIA DEL SINDACO DEL COMUNE DI

MESSINA

 

Il  Dott. Giuseppe  Buzzanca,  eletto sindaco  di Messina in  occasione  delle ultime

elezioni amministrative del 2003, non  intende attendere la decisione della Corte di

Cassazione sulla sentenza che lo ha dichiarato decaduto perchè incadidabile, ed in

pieno periodo feriale, chiede alla Corte di Appello di Messina di essere reintegrato

nella carica di sindaco.

Riassumiamo i punti  salienti  della intricata e  triste vicenda  della  quale si è

interessata tutta la stampa nazionale, soprattutto dopo l'emanazione del c.d.

decreto "Salva Buzzanca" ( come è stato definito da testate giornalistiche di

rilievo ).

Il Dott. Giuseppe Buzzanca eletto sindaco della città di Messina in occasione

delle ultime  elezioni amministrative,  è stato dichiarato  decaduto, dalla Corte

d'Appello di Messina  ( sent. n. 478 del 2003),  perché  candidato  alle elezioni

nonostante  la condanna in precedenza  subita per  peculato  d'uso  e abuso

d'ufficio  ( tali  condanne  costituiscono  causa  di ineleggibilità  a sensi  della

legge elettorale siciliana n.55 del1990 art.15)

La  sentenza  della  Corte  d'Appello  di  Messina  ( Cons.  rel.  Dott.  Totaro)  è

stata  però  impugnata  dal  dott.  Giuseppe  Buzzanca  avanti  la  Corte  di

Cassazione.

Per  il  rigetto  del  ricorso  in  Cassazione  proposto dal  Dott.  Buzzanca,  ha

presentato  controricorso  Giuseppe Rodi  il quale, si rammenta, all'indomani

delle elezioni aveva avanzato varie istanze chiedendo l'immediato intervento

di tutti gli  organi competenti ( il Prefetto,  il Presidente del Tribunale nella sua

qualità  di  Presidente della  Commissione  elettorale  ecc. )  ed,  infine,  si era

costituito,  nella  sua  qualità  di  cittadino  di  Messina,  nel giudizio per la

dichiarazione di decadenza del Dott. Buzzanca, promovendo "azione"

popolare  a sensi del d. lgs. 267/2000 art.70.

Si ricorderà che a pochi giorni dalla udienza avanti la Corte di Cassazione il

governo emanò il decreto legge ( D.L. 80 /04 ) con il quale la condanna per

peculato d'uso veniva esclusa dalle cause di ineleggibilità. Sono evidenti i

vantaggi che da tale innovazione normativa ricaverebbe Buzzanca; la

nuova norma difatti eliminerebbe un motivo dell'ineleggibilità del sindaco di

Messina.

Si ricorda che il Governo ha il potere di emettere decreti legge nei casi di

necessità ed urgenza.

Ora poiché la Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto che nella specie non

ricorrevano le condizioni di necessità ed urgenza per l'emanazione del

decreto legge, i medesimi giudici di legittimità hanno promosso <questione>

di costituzionalità sul D.L. 80/04 deducendo che, ove il decreto venisse

riconosciuto incostituzionale, non avrebbe alcun valore anche la sua

eventuale conversione in legge. In tutta la vicenda pertanto, secondo Rodi, è

evidente che ove non fosse intervenuto il Consiglio dei Ministri del Governo

Italiano (nelle persone firmatarie), con l'emanazione del predetto D.L. (poi

convertito in legge), la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca sarebbe già

stata confermata dalla Suprema Corte di Cassazione.

Della questione dunque è stata ora investiva la Corte Costituzionale cui il

giudizio  è stato rimesso dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza 7327/04

del 17.4.2004.

Ma a questo punto sorge un altro problema.

Costituisce causa di ineleggibilità del dott. Buzzanza non solo la condanna

penale da questo subita per peculato d'uso ( causa che è stata abolita dal

d.l. 80/04 ) ma anche la condanna subita per abuso d'ufficio.

Sostiene pertanto Rodi che in ogni caso ( cioè anche nel caso in cui il.

D.l. c.d. "salva Buzzanca" fosse ritenuto  costituzionalmente legittimo )

Buzzanza sarebbe in eleggibile e, quindi, la decadenza da  sindaco non

potrebbe che essere confermata.

In data 23 aprile 2004, presso la Suprema Corte di Cassazione, il Rodi ha perciò

inoltrato istanza di revoca dellordinanza n. 07327/2004 pronunciata dai giudici

di legittimità il 17.4.2004, adducendo e documentando l'errore di fatto (art.395,

4° comma) e, nel contempo, chiedendo la fissazione nuova data di udienza.

     La Suprema Corte di Cassazione, come ampiamente riportato dagli Organi

Stampa in data 6 e 7 luglio 2004, Prima Sezione Civile (in accoglimento della

predetta istanza), ha conseguentemente fissato una nuova udienza per il

 prossimo 13 ottobre 2004.

     Nel corso di tale udienza in Cassazione, il Collegio giudicante della Suprema

Corte dovrà pronunciarsi sulla revoca della propria ordinanza emessa in data

17 aprile 2004 (relativa all'udienza tenutasi il 14 aprile 2004, procedimento n°

R.G. 30654/03 Civile) contenente la <questione> di costituzionalità del  D.L.

80/2004.

     SI EVIDENZIA CHE: ove venisse accolta e dichiarata la revoca dell'ordinanza

07327/04, verrebe a cadere anche la <questione> di costituzionalità del D.L.

80/2004 (e della successiva conversione in legge) promossa dalla Suprema Corte.

In tal caso non vi sarebbero lunghi tempi di attesa in quanto, lo stesso Collegio

giudicante (della Suprema Corte di Cassazione) dovrà pronunciarsi sull'

eccezione preliminare (promossa da G: Rodi) ed anche sulle altre richieste

formulate nel ricorso e controricorsi.

     E proprio con il controricorso proprio, a conferma di quanto richiesto all'

Ill.ma Corte d'Appello di Messina, viene chiesto da Rodi  alla Suprema Corte di

Cassazione di pronunciarsi, principalmente, sulla decadenza del dott. Giuseppe

Buzzanca dalla carica di Sindaco (del Comune di Messina) per il REATO DI

ABUSO DUFFICIO (art. 323 c.p.) e, secondariamente, sulla decadenza per il

REATO DI PECULATO DUSO (art. 314, 2° comma, c.p.).

     Diversamente, sino ad oggi, come si rileva dai vari atti, la decadenza del dott.

Giuseppe Buzzanca è stata particolarmente imperniata sul reato di peculato

d'uso (art. 314, 2° comma, c.p.) mentre, G. Rodi (come ampiamente evidenziato

negli atti) ha chiesto la decadenza del dott. Giuseppe Buzzanca dalla carica di

Sindaco, principalmente, per il reato di abuso d'ufficio e, secondariamente, per

il reato di peculato d'uso evitando, nel contempo, di effettuare propri commenti

sull'emanato Decreto Legge nー 80/2004.

     In relazione all'udienza fissata per il 13 ottobre 2004, il dott. Giuseppe

Buzzanca ha dimostrato di esserne giunto a conoscenza in quanto, il 07 luglio

2004, ha rilasciato intervista televisiva sulla predetta iniziativa promossa da Rodi.

In tale contesto si inserisce ora, e forse si spiega anche meglio, l'ulteriore

e recente iniziativa assunta dai legali di Buzzanca.

Il 15 luglio il dott. Giuseppe Buzzanca, infatti, tramite il Suo legale di fiducia Avv.

Francesco Restuccia (componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di

Messina,lavv. Restuccia è stato precedentemente candidato al Comune in una

lista di destra), proponeva istanza di sospensione ( c.d. inibitoria ) degli effetti

della Sentenza della Corte d'Appello di Messina n° 478/03.

IN SOSTANZA CHIEDE DI ESSERE REINTEGRATO NELLA CARICA DI

SINDACO ancora prima della decisIone che definitiva che dovrà essere

assunta dalla Corte di Cassazione .

L'istanza è stata notificata alle parti costituite in giudizio e quindi, fra le altre, a

Giuseppe Rodi  il 9 agosto e  la relativa udienza, prevista per il 23.08.2004:

Incomprensibilmente presso lo studio romano (Avv. Carmelo Marra e Avv.Valentina

Urso, e non Daniela Urso come indicato negli atti), in data 9 agosto, erano notificate a

 Giuseppe Rodi ben 12 (dodici) copie della predetta istanza di sospensione,

avanzata dal dott. Giuseppe Buzzanca. l'istanza è proposta dal Dott. Buzzanga a

sensi dell'art. 373 c.p.c. il quale recita testualmente: <<Il ricorso per cassazione

non sospende l'esecuzione della sentenza. Tuttavia il giudice che ha

pronunciato la sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'

esecuzione possa derivare grave ed irreparabile danno, disporre con ordinanza

non impugnabile che la esecuzione sia sospesa o che sia prestata CONGRUA

CAUZIONE (proporzionata alla carica ed agli eventuali danni arrecati alla città).

 A tale istanza si oppone Rodi il quale solleva diverse questioni preliminari e

di merito. In primo luogo, secondo le tesi sostenute da Rodi, l'istanza proposta

da Buzzanca sarebbe tardiva poiché avrebbe dovuto essere proposta, se

pericolo di danno grave ed irreparabile vi fosse, contemporaneamente  al

ricorso in Cassazione.

In relazione a quanto sancito dal predetto art. 373 c.p.c., inoltre, G. Rodi

domanda all'Ill.mo Collegio giudicante, se ad esaminare il merito dell'istanza di

inibitoria è competente la sezione feriale o se, diversamente, è competente il

Collegio che ha emesso la sentenza di secondo grado (n. 478/03)

E proprio al Collegio giudicante si chiede riscontro al predetto quesito.

L'istanza di inibitoria, azionata dal dott. G. Buzzanca, sostanzialmente, è basata

sul presunto grave ed irreparabile danno (da ex art. 373 c.p.c.) economico-

politico che lo stesso dott. Buzzanca subirebbe per il fatto che, relativamente

alla costituzionalità del D.L. 80/04 (poi convertito in legge), per la pronuncia della

Consulta si prospettano tempi lunghi.

     In relazione al grave ed irreparabile danno, lamentato dal dott. Buzzanca,

preliminarmente, G. Rodi ritiene che è fuor di ogni dubbio che ogni eventuale

responsabilità andrebbe fatta valere nei confronti dei Componenti del Consiglio

dei Ministri che hanno emesso il predetto D.L. 80/.     Infatti, come indicato nel

corpo  della predetta ordinanza (07327/04) emessa dalla Suprema Corte di

Cassazione (deduzioni sintetiche del Rodi ), la decadenza del dott. Giuseppe

Buzzanca sarebbe stata confermata ove non fosse intervenuto il governo con

etto decreto.

La Suprema Corte, quale esempio, si è collegata ad altro prece-dente caso

(che risale allo scorso febbraio 2004), con il chiaro riferimento all'ex Sindaco

di Spadafora, dott. Giuseppe Pappalardo, che essendo medico a Spadafora,

tentò di ottenere la residenza nel comune di Monforte San Giorgio, chiedendo

un favore ad un Vigile - il comandante - che invece lo denunciò. Il medico,

condannato a 8 mesi e all'interdizione dai pubblici uffici, nel corso dell'

interdizione fu candidato (nonostante il divieto imposto dalla legge elettorale )

ed eletto sindaco del Comune di Spadafora e quindi un consigliere di minoranza

chiese la sua decadenza. Il locale Tribunale in primo grado non dichiarò la

decadenza mentre la corte dAppello di Messina si pronunciò per la decadenza

confermata poi dalla Cassazione il 14.02.2004.

Come nel caso di Buzzanca però, la Commissione Elettorale non contestava

nulla a Pappalardo, nonostante l art.15. della legge elettorale(?) n.55 del

Parlamento Siciliano del 1990  PREVEDA LA INELEGGIBILITA'

Secondo Rodi è altresì dubbia (se non inesistente) l'urgenza di emanare il

predetto D.L. 80/2004 SALVA BUZZANCA il 29 marzo 2004 e, cioè, a soli 15

giorni antecenti all'udienza del 14 aprile 2004, nel corso della quale si sarebbe

dovuto dibattere il ricorso per cassazione del dott. Giuseppe Buzzanca e le

tesi dei contro-ricorrenti.

Altre sono le questioni salienti posti all'esame dell'A.G. da parte di Rodi .

Innanzi tutto G. Rodi  ha dato incarico ad altri due legali (che affiancheranno i

due precedentemente nominati) di citare in giudizio il Consiglio dei Ministri

(nelle persone che hanno sottoscritto ed emanato il Decreto Legge 80/2004)

poich, con il suo intervento, dalla sfera politica avrebbe interferito nella sfera

giudiziaria ed, inoltre, in violazione degli art. 76 cost. (che prevede la condizione

necessaria dell'urgenza per poter fare un decreto legge e la responsabilità di

chi firma il decreto) e l'art. 77 (nessun decreto legge può modificare una legge) della

pregiata Carta Costituzionale, hanno modificato (con un Decreto Legge, proprio il

n° 80/2004) gli articoli 58 e 59 del D. Lgs. 267/2000.

Rodi inoltre preannuncia che è stata avviata la procedura con richiesta di

intervento su istanza di parte (da ex art. 106 c.p.c.) nei confronti dei predetti

Componenti del Consiglio dei Ministri (nelle persone che hanno firmato il

predetto D.L. 80/04), affinché dichiari e documenti (nel corso dell'udienza che si

terrà il 23 agosto 2004) l'urgenza per la quale è stato emesso il predetto D.L.

80/04 e le motivazione per le quali, il predetto decreto legge, non è stato emesso

successivamente al 14 aprile 2004.

     Ancora, in relazione al danno economico-politico lamentato dal dott.

Giuseppe Buzzanca, Rodi ritiene opportuno evidenziare che lo stesso dott.

Buzzanca, nell' accettare la candidatura a Sindaco, era consapevole che

avrebbe rischiato la decadenza in quanto era già pendente una condanna

emessa dalla Corte d'Appello di Messina (sentenza n° 1492/2002) ed, altresì,

era in pendenza un ricorso per Cassazione il quale, per il rispetto dei termini

prescrizionali, avrebbe portato, a distanza di pochi giorni dalla candidatura, ad

un esito definitivo, cosa, questa, che in realtà è accaduta, con le gravi

conseguenze sulla Città e sui Cittadini..

Dal punto di vista della cittadinanza e contrariamente alla tesi sostenuta dal

dott. Giuseppe Buzzanca, relativamente al lamentato danno economico-

politico, chiede Rodi alla Corte dAppello di Messina di VALUTARE IL

MAGGIOR DANNO che la Città di Messina (ed i suoi cittadini, tra i quali G.

Rodi) ha subìto sia per il commissariamento (che ha poteri limitati  a

confronto dei poteri attribuiti al Sindaco) e, nel contempo, per il fatto che, ove

fosse stato eletto un Sindaco non a rischio di decadenza, la città avrebbe

avuto un diverso sviluppo socio-commerciale-turistico.

 Valutazione da fare anche in relazione alla concomitante promozione del

Messina nel campionato di calcio di Serie A. Fatto questo che, a confronto di

un campionato minore, comporta un maggior transito di cittadini e tifosi dalla

altre Città che hanno la Società calcistica nella massima serie, con ricadute

economiche positive sul territorio.

     In ultimo, secondo Rodi, il danno nei confronti della Città di Messina, e dei

Suoi cittadini, è stato reso ulteriormente più grave, dal Consiglio dei Ministri

(nelle persone firmatarie), con lemanazione del più volte menzionato Decreto

Legge 80/2004, poi convertito in Legge. Infatti buona parte della Stampa

nazionale, definendo il predetto D. L. 80/2004 quale Decreto Salva Buzzanca,

ha dedicato al denominato <caso Buzzanca>, e quindi alla Città di Messina,

intere pagine di giornali (ad esempio il Corriere della Sera -

     E proprio in relazione al danno economico lamentato dal dott. Giuseppe

Buzzanca, inversamente a quanto dallo stesso sostenuto (relativamente al

danno economico) Rodi evidenzia che, nella eventuale ipotesi che la Suprema

Corte di Cassazione dovesse accogliere il ricorso del dr. Buzzanca (per effetto del

sopraggiunto il D.L. 80/04 e la successiva conversione in legge), lo stesso dott.

Buzzanca avrebbe regolarmente ed ugualmente diritto alla propria retribuzione

da Sindaco e, pertanto, non subirebbe alcun danno economico-patrimo-niale-

politico;

    Ed ancora, in relazione al <danno politico> orvero all'addotta <chance politica>

lamentata dal dott. Giuseppe Buzzanca (in vista di una nuova eventuale candidatura

a Sindaco alle prossime elezione Amministrative, che si terrebbero alla scadenza

dell'attuale mandato), come infra evidenziato, sarebbe stato opportuno che lo

stesso dott. Buzzanca, ancor prima della sua candidatura a Sindaco, avesse

opportunamente valutato i pro ed i contro riflettendo attentamente su quanto

poteva accadere ed è, in realtà, accaduto. In tal senso, a conferma di quanto sopra

evidenziato, Rodi chiede al Collegio giudicante: <<In tutta la vicenda chi ha subito il

maggior danno politico-socio-economico: Il dott. Buzzanca o invece, la Città di Messina

e, con essa, tutti i suoi cittadini?>>;

     Inoltre Il Rodi vuole evidenziare che la richiesta di inibitoria, inoltrata dal

dott. Giuseppe Buzzanca all'On.le Corte d'Appello di Messina, con la quale si

adduce il lamentato <grave ed irreparabile danno> richiamato dallart. 373

c.p.c., giunge tardivamente poiché la sentenza dAppello 478/03 (con la quale è

stata pronunciata la decadenza del dott. Buzzanca dalla carica di Sindaco) è stata

emessa dalla Corte d'Appello di Messina in data 3 dicembre 2003. Quindi,

comprensibilmente, L'EVENTUALE RICHIESTA DI INIBITORIA, anche in

considerazione del grave ed irreparabile danno lamentato dallo stesso dott. G.

Buzzanca, poteva essere azionata sin successivamente alla sentenza di secondo

grado (n° 478/03) ed anche dopo il ricorso per Cassazione  E NON SETTE MESI DOPO.